Separazione e divorzio in comune Cos'è Dichiarazione resa innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione dell’atto di matrimonio. E’ esclusa qualsiasi clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (come ad es. l’uso della casa coniugale) Chi può richiederlo I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente e che non abbiano figli in comune minori, incapaci o maggiori di eta’ non economicamente indipendenti Modalità di Attivazione A domanda Costi e modalità di pagamento Versamento di un diritto fisso pari a € 16,00 Tempi Gli sposi, previo appuntamento, rendono la dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile. In tale occasione verrà fissata la data, non anteriore a trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, per la conferma dell'accordo. La data fissata per la comparizione non e’ assolutamente modificabile per nessun motivo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo Documenti da presentare Apposita dichiarazione resa personalmente da entrambi i coniugi (eventualmente assistiti da avvocato) Normativa di riferimento Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162/2014 (art.12) Dove rivolgersi Area/ UO Area Servizi Amministrativi e Demografici / Area Servizi Amministrativi e Demografici Responsabile Laura Casini Email anagrafe@comune.sogliano.fc.it Unità organizzativa responsabile del procedimento Unità organizzativa Area Servizi Amministrativi e Demografici Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Titolare del potere sostitutivo Segretario Comunale - Dr. Roberto Romano Telefono 0541 817311 Fax 0541 948866 Email segretario@comune.sogliano.fc.it