Richiesta accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 Cos'è L'accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione o di ottenere copia di documenti amministrativi (con le eccezioni previste a livello normativo) materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. Per "documento amministrativo" s'intende (ai sensi dell'art.22 L.241/1990) "… ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di atto, anche interno o non relativo ad uno specifico procedimento, detenuto da una pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse...". La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso agli atti Chi può richiederlo La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente interessato o da un suo delegato (legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore). Nel secondo caso, la delega e la fotocopia del documento d'identità del delegante devono essere allegate alla richiesta Come si richiede La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere fatta per iscritto, mediante apposita modulistica, oppure verbalmente. La richiesta verbale si effettua esclusivamente presso l'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento. L’accesso per semplice visione di un documento amministrativo viene di norma consentito presso l’Ufficio che ha formato l’atto. La richiesta deve essere sempre motivata e l’oggetto della richiesta deve essere ben individuato. Il rilascio degli atti così come pure la richiesta e le comunicazioni intermedie, sono effettuati preferibilmente per via telematica, pertanto è opportuno indicare un indirizzo e-mail del richiedente. Costi e modalità di pagamento Costi di riproduzione cartacea: € 0,13 centesimi per ogni facciata A4; 0,15 centesimi per ogni facciata A3 * Nota: nel caso di richiesta di accesso ad un documento in copia conforme, sia la richiesta, sia il documento sono soggetti all’imposta di bollo Tempi Nel caso di richiesta di accesso per iscritto formale, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza (inclusi i tempi di accertamento, a cura dell'ufficio competente, di assenze di controinteressati e di dubbi sulla legittimità del richiedente). Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso. Documenti da presentare A richiesta verbale presso gli uffici comunali di competenza oppure consegnata per iscritto o inviata via posta, oppure ancora via e-mail all’ufficio protocollo dell’ente protocollo@comune.sogliano.fc.it o via fax (allegando però fotocopia del documento di identità del richiedente) Normativa di riferimento Legge 241/90 Dove rivolgersi Area/ UO Area Servizi Amministrativi e Demografici / Area Servizi Amministrativi e Demografici Responsabile Laura Casini Email anagrafe@comune.sogliano.fc.it Unità organizzativa responsabile del procedimento Unità organizzativa Area Servizi Amministrativi e Demografici Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Titolare del potere sostitutivo Segretario Comunale - Dr. Roberto Romano Telefono 0541 817311 Fax 0541 948866 Email segretario@comune.sogliano.fc.it